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PROTOCOLLO D'INTESA  PROTOCOLLO D'INTESA  

 

PER LA REALIZZAZIONE  ED  IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE TRA I COMUNI
DELLA PROVINCIA DI ENNA SOTTOSCRITTORI DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE E GLI ENTI AVENTI COMPETENZA IN TEMA DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.

PREMESSO CHE

• la L. 15.03.97,n.59 – delega al Governo il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa-;
• il Decreto Legislativo del 31.03.98, n. 112 prevede che i Comuni istituiscano uno Sportello Unico per le attività produttive, finalizzato alla gestione unitaria del procedimento di realizzazione (localizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, riconversione, esecuzione di opere interne e rilocalizzazione) di impianti produttivi di beni e servizi;
• con D.P.R. n. 447/1998 si è disciplinato il procedimento unico e la struttura deputata allo stesso;
• con D.P.R. n. 440/2000 sono state apportate modifiche rilevanti alla disciplina del precedente D.P.R. 447/98, riguardanti in primo luogo i rapporti tra lo Sportello Unico e gli Enti Terzi coinvolti nel procedimento unico;
• con Legge Regionale del 15.02.2000. n. 10 (articoli 36 e 37) la Regione Siciliana ha disciplinato il conferimento di funzioni e compiti degli enti locali,  l‘istituzione dello Sportello Unico per le attività produttive e ha recepito il D.P.R. 447/98 e le successive modifiche ed integrazioni;
• che i diciannove Comuni della Provincia di Enna e la Provincia Regionale di Enna, previa deliberazione dei Consigli Comunali e del Consiglio Provinciale, hanno sottoscritto in data 14 maggio 2004 la Convenzione per la gestione in forma associata degli sportelli unici della Provincia di Enna.


Visto l’articolo 15 della Legge del 7/8/1990 n. 241 che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Tenuto conto altresì del Testo unico sulla documentazione amministrativa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

 

Si conviene e si sottoscrive quanto segue:


1. Finalità

La presente intesa è finalizza a definire, gli impegni, le procedure ed i rapporti, tra il Responsabile del procedimento unico dello Sportello Unico e i Responsabili degli Enti esterni per il rilascio dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc. in relazione all’istituzione dello S.U.A.P.,  al fine di introdurre strumenti di immediata semplificazione in materia ed individuare modalità di miglioramento continuo.
L’intesa è altresì orientata allo snellimento dei flussi procedimentali interni ed esterni con specifico riferimento alle modalità e ai tempi richiesti per l’istruttoria delle pratiche.

2. Gli impegni generali

Gli Enti sottoscrittori si impegnano, in via generale:

a) a cooperare per il raggiungimento delle finalità poste dalla normativa relativa allo Sportello unico per le attività produttive, esplicate in premessa e secondo le linee  applicative determinate dalla Convezione di Costituzione dello S.U.A.P. Associato della Provincia regionale di Enna, allegata al presente accordo e che costituisce nei suoi richiami parte integrale di esso;
b) a semplificare i sub-procedimenti di propria competenza e, in questo ambito, a ricercare con il Comune Capofila, ogni intesa finalizzata ad uniformare le procedure e la modulistica per renderli pienamente fruibili da parte degli imprenditori/utenti , anche attraverso l’eventuale formalizzazioni di appositi e specifici accordi;
c) a ricercare ogni possibile sinergia, d’intesa con il Comune Capofila, le altre Pubbliche Amministrazioni e con la Provincia Regionale di Enna, nel ruolo di coordinatore e con il Ce.si.s. S.p.a nel ruolo di gestore del sistema ( si veda Convenzione allegata), finalizzata alla utilizzazione di una rete informatizzata a livello provinciale dedicata al procedimento unico e relativo software gestionale, che favorisca, progressivamente, la riduzione di ogni supporto cartaceo;
d) a garantire senza formalità, al Responsabile del Procedimento accreditato presso l’Ente, l’accesso reciproco alle informazioni sullo stato delle pratiche ed degli atti relativi ai sub procedimenti di competenza, nonché ad ogni altra notizia utile, che rientrino nell’ambito del procedimento unico;
e) a promuovere ed organizzare incontri che permettano ai Responsabili dei singoli S.U.A.P. di omogeneizzare ed uniformare gli aspetti procedimentali e la modulistica secondo l’evoluzione normativa;
f) a promuovere e divulgare la conoscenza dell’attività e dei servizi erogati dallo Sportello Unico nei confronti degli imprenditori, delle associazioni di categoria e degli ordini professionali.

3. Impegni dei Comuni e del  Comune Capofila.

I Comuni si impegnano, attraverso le strutture dello Sportello Unico e il Comune
Capofila :

1. a comunicare agli altri soggetti firmatari ogni informazione di interesse del procedimento unico;
2. a predisporre,  in relazione al procedimento unico, apposita modulistica definita d’intesa con gli enti sottoscrittori della presente, secondo le rispettive competenze;
3. a ricevere le domande di autorizzazione, anche rivolta ad enti esterni al Comune, in relazione al procedimento unico di competenza dello Sportello Unico per le attività produttive;
4. ad effettuare una verifica della completezza della documentazione presentata;
5. ad effettuare la trasmissione delle domande, entro 7 giorni dalla iscrizione in protocollo della domanda secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento (art. 15) , agli enti di competenza;
6. a richiedere l’integrazione della documentazione all’imprenditore/utente, con conseguente sospensione dei termini di conclusione del procedimento secondo le modalità di legge, qualora gli Enti e servizi competenti nei diversi sub-procedimenti comunichino allo Sportello Unico, la necessità di integrare la documentazione presentata;
7. a fornire agli enti esterni ogni chiarimento od informazione sulle questioni tecniche, le quali rimangono di loro competenza specialistica;
8. a convocare il soggetto richiedente per un’audizione (preliminare), di propria iniziativa ovvero su richiesta degli Enti sottoscrittori , nel caso in cui si ravvisi la necessità di chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative tecniche e di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto, o il Comune intenda proporre una diversa localizzazione all’impresa;
9. a promuovere la convocazione di una Conferenza di Servizi (preliminare), con tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, e alla presenza del richiedente in contraddittorio se ritenuto necessario, di propria iniziativa ovvero entro cinque giorni da apposita richiesta degli Enti sottoscrittori, quando sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti e ciò si riveli utile ad accelerare i tempi del procedimento o per la sua conclusione positiva;
10. a promuovere la convocazione di una Conferenza di Servizi in contraddittorio, su richiesta dell’interessato, in caso di rigetto della domanda o nel caso in cui non ottiene il provvedimento entro i 90 giorni previsti (art.4 Co. 2 e 3 D.P.R. 447/98). Alla conferenza in contraddittorio può partecipare il soggetto titolare della richiesta unitamente al progettista e ai suoi tecnici esperti per un esame congiunto delle attività progettate, per fornire chiarimenti necessari e conoscere direttamente quali modifiche e integrazioni siano necessarie per ottenere il superamento della pronuncia negativa;
11. a compiere tutte le attività necessarie a garantire agli Enti terzi che intervengono nel procedimento unico, una agevole determinazione per quanto di loro competenza, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica;
12. a comunicare agli Enti che intervengono nel procedimento unico l’esito della conclusione dello specifico procedimento ed in particolare, in caso di esito favorevole, trasmissione di copia dell’autorizzazione unica.

4. Impegni degli altri Enti

Gli altri Enti sottoscrittori si impegnano (oltre a quanto stabilito in via generale al punto 2):

a.  a comunicare allo Sportello Unico (sia in fase di attivazione sia ogni qualvolta si  presentino modifiche):
• il responsabile di ciascun endo - procedimento di propria competenza che rientri nell’ambito del procedimento unico;
• l’ufficio e l’indirizzo del responsabile di ciascun endo–procedimento, con indicazione del numero di telefono, fax ed e-mail;
• l’orario di apertura e le modalità di accesso riservati al pubblico e al responsabile accreditato dello Sportello Unico, acconsentendo altresì a che tali dati siano inseriti nell’archivio informatico dello    Sportello Unico, accessibile anche dagli imprenditori/utenti e ai terzi interessati;
b.  a svolgere un monitoraggio continuo dell’evoluzione normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativamente agli endo-procedimenti di propria competenza, trasmettendo la variazione e le nuove norme allo Sportello Unico al fine dell’adeguamento delle schede di analisi degli endo-procedimenti relativi al procedimento unico;
c. a collaborare, con il Comune Capofila, all’elaborazione di schede analitiche per ogni procedimento unico, contenente: i riferimenti normativi, il tipo di istanza che l’utente deve presentare e l’indicazione della documentazione a corredo della stessa, nonché i requisiti necessari per il rilascio delle autorizzazioni, nullaosta, pareri o atti di consenso comunque denominati, con l’indicazione delle eventuali parti di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni, dei tempi di legge per la conclusione del procedimento e degli oneri economici da porre a carico degli utenti;
d. a concordare, con il Comune Capofila, la modulistica per gli atti di competenza che lo Sportello Unico dovrà utilizzare nell’ambito del procedimento unico, nonché a suggerire tempestivamente ogni modifica che si ritenga di apportare alla stessa;
e. a fornire agli imprenditori, per le materie e gli aspetti di specifica competenza, ogni informazione tecnica in merito agli endo -procedimenti che li coinvolge all’interno del procedimento unico, utile a chiarire ogni questione di carattere specialistico;
f. a curare l’esame di completezza, per gli aspetti di competenza, della documentazione a corredo della domanda, sia nel caso si procedimento semplificato, sia nel caso di procedimento mediante autocertificazione, di cui ai Capi II e III del DPR n 447/98 e successive modifiche e integrazioni, a comunicare allo Sportello Unico le integrazioni degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori da richiedere all’imprenditore/utenti, impegnandosi comunque a fare pervenire alla struttura della richiesta di integrazione entro e non oltre 30 decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione;
g. a partecipare alla Conferenza di servizi e all’audizione convocata dallo sportello unico anche via fax o e-mail, su  iniziativa del Responsabile dello Sportello Unico, su richiesta dell’interessato, ovvero su richiesta propria o di altra Pubblica Amministrazione, con le modalità e i tempi previsti dalla legge 241/90  succ. mod. e integrazioni come  recepita nella legge regionale 23/98 ;
h. ad effettuare, nell’ambito del procedimento mediante autocertificazione , la verifica, ciascuno per le materie di propria competenza, della conformità delle autocertificazioni prodotte e, nel caso si ravvisi la falsità di alcuna,a comunicarlo allo Sportello Unico in tempo utile per gli adempienti di legge;
i. ad individuare delle tempistiche per la conclusione dei rispettivi sub-procedimenti tali da consentire la ricezione da parte dello Sportello Unico delle autorizzazione e dei pareri di competenza, nonché degli eventuali dinieghi, entro il termine di 45 giorni ovvero 90 giorni nell’ipotesi di progetti da sottoporre al V.I.A., fatta salva la facoltà di proroga come prevista dal comma 1/bis dell’art. 4 del D.P.R. 447/98 e succ. mod.;
j. a partecipare ogni qualvolta venga disposto dallo Sportello Unico, su idonea istanza del richiedente, al collaudo della struttura e degli impianti.

5  Organizzazione della riscossione delle tariffe

In esecuzione di quanto disposto dall’articolo 10 del D.P.R. n 447/98, cosi come modificato dall’articolo 1 punto u ) del D.P.R. n 440/2000, gli enti firmatati convengono :

1. che il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di legge statali e regionali vigenti, fatti salvi eventuali oneri accessori, nelle misure stabilite, posti a carico degli interessati in relazione ai singoli atti istruttori e pareri tecnici facenti parte della domanda unica, debba essere effettuato al Comune in un’unica soluzione, fatte salve le eventuali integrazioni di cui alla lettera D, all’atto della presentazione della domanda stessa;
2. che l’attestazione del pagamento dovrà essere allegata alla domanda unica e costituisce documento essenziale per l’avvio del procedimento, con conseguente applicazione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo;
3. che gli Enti Terzi assumono l’impegno di trasmettere al Comune Capofila, in relazione agli atti istruttori e pareri tecnici di competenza:
• il tariffario o l’importo degli eventuali rimborsi spese ed i relativi aggiornamenti per ogni singola attività istruttoria o parere tecnico e la rispettiva fonte normativa ;
• le modalità di effettuazione dei versamenti all’Ente o ai tecnici dell’Ente medesimi  degli importi da rimborsare;
4. che lo Sportello Unico indichi, nella nota di trasmissione della richiesta di atti   istruttori e pareri tecnici, l’ammontare dell’importo incassato ai fini del riscontro da  parte degli Enti i quali possono chiedere alla struttura eventuali integrazioni o rettifiche da porre a conguaglio;
5. che le Amministrazioni comunali assumono l’impegno a corrispondere le somme dovute agli Enti coinvolti nel procedimento entro il termine massimo di trenta giorni dal rilascio del provvedimento.

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